Art. 2

In vigore dal 7 giu 1978
Sono parimenti trasferiti alle regioni i compiti attualmente svolti, in ordine alle funzioni di cui al precedente , dall'Istituto nazionale per l'addestramento ed il perfezionamento dei lavoratori dell'industria (INAPLI), dall'Ente nazionale per l'addestramento dei lavoratori del commercio (ENALC) e dall'Istituto nazionale per l'istruzione e l'addestramento nel settore artigiano (INIASA). Il personale in servizio presso le sedi periferiche degli enti predetti, salvo una aliquota da destinare alle funzioni di cui agli , ed una aliquota di quello addetto agli uffici centrali, rapportata alle esigenze delle regioni, saranno trasferiti alle regioni nel cui territorio le suddette sedi periferiche sono situate. Con l'osservanza, delle norme e disposizioni vigenti, in quanto applicabili, oppure di quelle che saranno all'uopo emanate entro il 30 giugno 1972, il restante personale degli uffici centrali sarà trasferito all'Istituto nazionale della previdenza sociale o ad altri organismi pubblici anche in relazione alla eventuale attribuzione a questi ultimi di compiti inerenti all'espletamento delle funzioni di cui agli . Il personale degli enti di cui al presente articolo conserverà integralmente la posizione giuridico-economica acquisita alla data di entrata in vigore del presente decreto presso gli enti di provenienza. Qualora, all'atto del trasferimento, non siano in vigore i rispettivi regolamenti organici, sarà provveduto preventivamente, con deliberazioni commissariali, soggette all'approvazione del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per il tesoro, all'allineamento dei livelli retributivi e delle qualifiche in atto sulla base delle mansioni funzionali esercitate di fatto all'anzidetta data di entrata in vigore del presente decreto. Con le stesse deliberazioni, in relazione alle esigenze delle attività addestrative degli enti, si procederà alla sistemazione del personale assunto a tempo determinato, anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto. I beni mobili ed immobili costituenti le strutture periferiche dei predetti enti e destinati alle attività di cui all', saranno trasferiti al patrimonio delle regioni nel cui territorio essi sono situati. I provvedimenti relativi alla liquidazione e al trasferimento alle regioni del patrimonio degli enti suddetti, nonché al trasferimento del personale, saranno adottati, sentita la commissione interregionale di cui all' della legge 16 maggio 1970, n. 281, con decreti del Ministro che esercita la vigilanza sugli enti stessi, di concerto con il Ministro per il tesoro, da emanarsi entro il 30 giugno 1972.

Note all'articolo

  • La L. 16 maggio 1978, n.196 ha disposto (con l'art. 17, comma 1) che "Il termine di cui all'ultimo comma dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 10, e' fissato alla scadenza di quattro mesi dall'entrata in vigore della presente legge."

Le tue annotazioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-01-15;10#art-2

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