Art. 9
In vigore dal 15 feb 1972
Restano ferme le attribuzioni degli organi statali in materia di pubblica sicurezza, di polizia giudiziaria e di difesa nazionale, nonché quelle altre che, pur essendo esercitate in relazione alle attività di cui al presente decreto, riguardano materie non comprese nell'art. 117 della Costituzione.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-01-15;10#art-9