Art. 10
In vigore dal 15 feb 1972
La funzione di indirizzo e coordinamento delle attività amministrative delle Regioni a statuto ordinario che attengono ad esigenze di carattere unitario, anche con riferimento agli obiettivi del programma economico nazionale ed agli impegni derivanti dagli obblighi internazionali, spetta allo Stato e viene esercitata, fuori dei casi in cui si provveda con legge o con atto avente forza di legge, mediante deliberazioni del Consiglio dei Ministri su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri di intesa con il Ministro o con i Ministri competenti.
L'esercizio della funzione di cui al precedente comma può essere delegato di volta in volta dal Consiglio dei Ministri al Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) per la determinazione dei criteri operativi nelle materie di sua competenza oppure al Presidente del Consiglio dei Ministri con il Ministro competente quando si tratti di affari particolari.
I programmi regionali concernenti la formazione e l'addestramento professionale saranno periodicamente comunicati al Ministro competente ai fini della formulazione di proposte per il coordinamento delle attività tra le Regioni e di quelle delle regioni con quelle di competenza dello Stato, in relazione anche alla predisposizione dei programmi economici nazionali.
Gli organi statali e le amministrazioni regionali sono tenuti a fornirsi reciprocamente ed a richiesta, per il tramite del commissario del Governo nella regione, ogni altra notizia utile allo svolgimento delle proprie funzioni nella materia di cui al presente decreto.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-01-15;10#art-10