Art. 8

Modalità e calendario delle prove

In vigore dal 15 feb 1972
I programmi di esame sono stabiliti nel decreto che indice il concorso. Le prove di esame hanno luogo in Roma. Ai candidati ammessi al concorso viene comunicato, non meno di quindici giorni prima, il luogo e la data di inizio delle prove scritte le quali, di norma, si svolgono in giorni successivi. I candidati dispongono di otto ore per ciascuna prova scritta, fatta eccezione per le prove di lingue per cui dispongono di quattro ore. Per le prove facoltative di dattilografia e di stenografia essi dispongono del tempo indicato per ciascuna di esse all'articolo precedente n. 7. Ai candidati che conseguono l'ammissione alla prova orale l'avviso per la presentazione alla prova stessa, con l'indicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte, è dato individualmente almeno venti giorni prima della data in cui essi debbono sostenerla.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1971-12-30;1268#art-8

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