Art. 9
Graduatoria
In vigore dal 15 feb 1972
La graduatoria viene formata dalla commissione esaminatrice secondo l'ordine derivante dal punteggio complessivo conseguito da ciascun candidato, previa l'aggiunta dei centesimi eventualmente attribuiti ai sensi, degli . A parità di punteggio vengono applicati l' del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e le altre vigenti disposizioni in materia di preferenze.
Il Ministro per gli affari esteri, riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso, approva con proprio decreto, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione in carriera, la graduatoria di merito dei concorrenti risultati idonei nelle prove di esame.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1971-12-30;1268#art-9