Art. 5
Punteggio
In vigore dal 15 feb 1972
Il punteggio per ogni prova è espresso in centesimi.
Sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato una media di almeno settanta centesimi nelle prove scritte obbligatorie e non meno di sessanta centesimi in ciascuna di esse. Per superare la prova orale, il concorrente deve ottenere almeno sessanta centesimi nelle materie obbligatorie.
La votazione complessiva è stabilita dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte e dal voto ottenuto nella prova orale; a tale somma sono aggiunti i centesimi eventualmente attribuiti ai sensi degli .
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1971-12-30;1268#art-5