Art. 6
Prove integrative per il conseguimento della specializzazione
In vigore dal 15 feb 1972
I candidati possono chiedere, nella domanda di partecipazione al concorso, di sostenere prove integrative per il conseguimento di una o più specializzazioni, fino ad un massimo di due.
Le prove integrative consistono di una prova scritta e di una orale nelle seguenti materie:
Per la specializzazione contabile:
elementi di contabilità di Stato e ragioneria generale;
Per la specializzazione di assistenza amministrativa e di segreteria:
elementi di diritto pubblico e privato attinenti alle funzioni consolari;
Per la specializzazione di assistenza sociale:
elementi di legislazione sociale ed assistenziale, con particolare riguardo alle norme sull'emigrazione ed al servizio consolare, e di teoria e pratica del servizio sociale;
Per la specializzazione di interpretariato e traduzione:
traduzione senza vocabolario dall'italiano nella lingua per la quale il candidato ha dichiarato, nella domanda, di voler concorrere e che deve essere diversa da quella nella quale ha sostenuto la prova di cui al n. 2) del precedente .
Per essere ammessi alla prova integrativa orale i candidati devono riportare almeno sette centesimi nella prova scritta.
Per superare la prova orale i concorrenti devono conseguire almeno sei centesimi.
I concorrenti che abbiano raggiunto la sufficienza nella prova scritta ed orale sono dichiarati specializzati nella relativa materia.
La votazione da assegnarsi per ciascuna prova integrativa per la quale il candidato abbia superato gli esami scritti e quelli orali è data dalla media tra il voto della prova scritta e quello della prova orale. Il punteggio massimo attribuibile è di dieci centesimi.
Nel caso che il concorrente abbia superato le prove per due specializzazioni, agli effetti del punteggio complessivo si addiziona al punteggio riportato nelle prove obbligatorie la votazione più elevata tra quelle conseguite nelle due prove sostenute.
Il bando può riservare a determinate, specializzazioni alcuni dei posti messi a concorso.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1971-12-30;1268#art-6