Art. 7

Prove facoltative

In vigore dal 15 feb 1972
L'aspirante può chiedere di essere sottoposto alla prova facoltativa scritta od orale, oppure ad entrambe, in quella delle due lingue indicate all', n. 2), che non abbia scelto per la prova obbligatoria o in altra indicata nel bando; fino ad un massimo di due lingue. La prova consiste in una traduzione dall'italiano con uso del vocabolario. Può altresì chiedere di essere sottoposto a prova pratica facoltativa di dattilografia o di stenografia o ad entrambe. La prova di dattilografia consiste in una prova di estetica (ricostruzione di un documento con l'uso dell'incolonnatore nel tempo di trenta minuti). La prova di stenografia consiste in un dettato di cinque minuti alla velocità di settanta parole al minuto. Il concorrente dispone di ulteriori cinquanta minuti per la trascrizione a macchina con disposizione estetica del brano dettato. Per ciascuna prova scritta, o pratica, il candidato può conseguire un massimo di 2 centesimi purchè raggiunga la sufficienza di almeno 1,2 centesimi. Per la prova orale in lingue il concorrente può conseguire fino ad un massimo di 1,5 centesimi per ciascuna lingua, purchè raggiunga la sufficienza di almeno 1 centesimo. Il punteggio conseguito nella prova scritta si aggiunge alla media dei voti riportati nelle prove scritte obbligatorie, sempre che il candidato abbia ottenuto in queste ultime il punteggio richiesto per l'ammissione alla prova orale. Il punteggio conseguito nella prova orale e nelle prove pratiche si aggiunge al voto riportato nella prova orale obbligatoria, sempre che il candidato abbia ottenuto in quest'ultima la sufficienza.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1971-12-30;1268#art-7

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo