Art. 3

Commissione esaminatrice

In vigore dal 15 feb 1972
La commissione esaminatrice è nominata con decreto del Ministro per gli affari esteri ed è composta di un ministro plenipotenziario di 2ª classe, in servizio o a riposo, o di un consigliere d'ambasciata, che la presiede, di due funzionari del Ministero degli affari esteri di grado non inferiore a consigliere di legazione o equiparato e di due professori di istituto di istruzione secondaria di secondo grado. Alla commissione possono essere aggregati membri aggiunti per particolari materie. Le funzioni di segretario della commissione sono svolte da un funzionario direttivo del Ministero.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1971-12-30;1268#art-3

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