Regolamento›Capo IV
Art. 110
In vigore dal 10 feb 1972
Quando in una seduta di plasmaferesi vi sia più di un donatore, devono essere prese tutte le precauzioni necessarie per evitare lo scambio dei globuli rossi da restituire ai singoli donatori.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1971-08-24;1256#art-r-110