RegolamentoCapo IV

Art. 110

In vigore dal 10 feb 1972
Quando in una seduta di plasmaferesi vi sia più di un donatore, devono essere prese tutte le precauzioni necessarie per evitare lo scambio dei globuli rossi da restituire ai singoli donatori.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1971-08-24;1256#art-r-110

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo