Regolamento›Capo IV
Art. 106
In vigore dal 10 feb 1972
Per tutto quanto non espressamente specificato valgono per i donatori impiegati nella plasmaferesi le norme del presente regolamento di cui agli articoli sulla selezione dei donatori e sul prelievo del sangue.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1971-08-24;1256#art-r-106