RegolamentoCapo IV

Art. 102

In vigore dal 10 feb 1972
La plasmaferesi viene eseguila al solo scopo di ottenere componenti plasmatiche di particolare valore biologico e terapeutico da soggetti normali o immunizzati artificialmente o naturalmente.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1971-08-24;1256#art-r-102

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