Regolamento›Capo IV
Art. 107
In vigore dal 10 feb 1972
In ogni seduta di plasmaferesi non si deve prelevare al singolo donatore più di 8 ml di sangue per kg di peso corporeo.
L'intervallo tra un prelievo e l'altro non deve essere inferiore a 14 giorni.
La quantità di plasma totale sottratta in un mese non deve superare gli 8 ml per kg di peso corporeo e deve essere, in ogni caso, inferiore ai 600 ml complessivi.
Il numero massimo di plasmaferesi praticabili ad un singolo donatore è di 18 in un anno.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1971-08-24;1256#art-r-107