Regolamento›Capo IV
Art. 105
In vigore dal 10 feb 1972
I valori di cui al punto 104-e) devono essere controllati ogni volta che al donatore siano stati prelevati complessivamente due litri di sangue ed il prelievo non può essere ripetuto se i suddetti valori non corrispondono a quelli voluti.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1971-08-24;1256#art-r-105