RegolamentoCapo IV

Art. 105

In vigore dal 10 feb 1972
I valori di cui al punto 104-e) devono essere controllati ogni volta che al donatore siano stati prelevati complessivamente due litri di sangue ed il prelievo non può essere ripetuto se i suddetti valori non corrispondono a quelli voluti.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1971-08-24;1256#art-r-105

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo