Regolamento›Capo III
Art. 97
In vigore dal 10 feb 1972
Qualora da parte di terzi venga restituita una quantità di sangue pari a quella erogata, la spesa contemplata nella voce A + B è ridotta del 50%. Per una restituzione di una quantità di sangue doppia, l'importo contemplato dalla voce su indicata verrà annullato
Nel caso del plasma, la spesa contemplata nella voce A + B + C verrà ridotta del 25% se il sangue è restituito in quantità eguale al plasma erogato, mentre è ridotta del 50% se la restituzione avverrà in misura doppia.
La restituzione del sangue va di norma effettuata presso il centro che ha ceduto il sangue o l'emoderivato.
Qualora però intervengano particolari accordi tra centri, la restituzione può venire effettuata anche in un centro diverso da quello che ha fornito il sangue e l'emoderivato ed in tal caso, a cura di chi ha prelevato il sangue e rilasciato un apposito attestato che avrà valore, agli effetti della restituzione, presso tutti gli altri centri partecipanti all'accordo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1971-08-24;1256#art-r-97