RegolamentoCapo III

Art. 95

In vigore dal 10 feb 1972
I costi di raccolta e preparazione del sangue e degli emoderivati da impiegare ad uso trasfusionale vanno calcolati in base: A - 1) al costo del materiale impiegato nel prelievo (contenitore, provette pilota, apparecchi da prelievo, ecc.); 2) alle spese di raccolta: a) esami di idoneità del donatore o datore; b) stipendi al personale addetto alla raccolta del sangue; c) rifusione spese viaggio al donatore o al datore professionale; d) assicurazioni varie; e) ristoro del donatore; f) affitto o ammortamento locali ed attrezzature; g) spese per acqua, gas, luce e trasporto, ecc.; 3) al compenso da versare alle associazioni e sezioni di donatori per spese istituzionali, associative e di propaganda; 4) al compenso da versare al datore professionale. B - 1) al costo delle ricerche eseguite sul sangue raccolto: a) gruppo ABO e tipo Rh del donatore o datore; b) esami vari di laboratorio; 2) alla quota per spese generali di gestione del centro trasfusionale o di produzione degli emoderivati: a) affitto od ammortamento locali ed attrezzature; b) stipendi al personale; c) assicurazioni varie; d) spese per acqua, gas, luce, trasporto, ecc.; 3) al costo dell'apparecchio per la somministrazione del sangue e degli emoderivati. C - al costo di confezione e preparazione dell'emoderivato.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1971-08-24;1256#art-r-95

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