Regolamento›Capo III
Art. 90
In vigore dal 10 feb 1972
Il campione di sangue del paziente ed il campione di sangue del donatore debbono essere conservati presso il centro trasfusionale o l'emoteca almeno per tre giorni dopo la distribuzione del sangue.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1971-08-24;1256#art-r-90