Art. 90
RegolamentoCapo III

Art. 90

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In vigore dal 10 feb 1972
Il campione di sangue del paziente ed il campione di sangue del donatore debbono essere conservati presso il centro trasfusionale o l'emoteca almeno per tre giorni dopo la distribuzione del sangue.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1971-08-24;1256#art-r-90