RegolamentoCapo III

Art. 89

In vigore dal 10 feb 1972
La corretta esecuzione delle prove crociate comporta l'impiego di tutte e tre le tecniche sopra elencate, ma necessariamente implica la disponibilità di un lasso di tempo che va oltre i 30'. Quando, sotto la responsabilità del medico richiedente, sia stata imposta la procedura d'urgenza, si dovrà eseguire il seguente schema operativo: 1) quando l'intervallo massimo di tempo che può trascorrere fra la richiesta e l'esecuzione della trasfusione è inferiore a 30', devono essere eseguite almeno le reazioni: a) in soluzione fisiologica; b) con enzimi o in mezzo iperproteico; 2) quando si tratti di caso di assoluta urgenza, tale da non concedere intervalli di sorta, verrà consegnato per la trasfusione, senza eseguire prove crociate, sangue dello stesso gruppo e fattore Rh del ricevente se noti. In caso contrario verrà consegnato al medico trasfusore sangue di gruppo 0, possibilmente di fattore Rh negativo; 3) nel caso di pazienti di sesso femminile, a meno che abbiano superato l'età fertile e non abbiano mai avuto gravidanze, è imperativo l'impiego di sangue 0 Rh negativo, salvo nei casi di comprovata impossibilità.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1971-08-24;1256#art-r-89

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