Regolamento›Capo III
Art. 89
In vigore dal 10 feb 1972
La corretta esecuzione delle prove crociate comporta l'impiego di tutte e tre le tecniche sopra elencate, ma necessariamente implica la disponibilità di un lasso di tempo che va oltre i 30'.
Quando, sotto la responsabilità del medico richiedente, sia stata imposta la procedura d'urgenza, si dovrà eseguire il seguente schema operativo:
1) quando l'intervallo massimo di tempo che può trascorrere fra la richiesta e l'esecuzione della trasfusione è inferiore a 30', devono essere eseguite almeno le reazioni:
a) in soluzione fisiologica;
b) con enzimi o in mezzo iperproteico;
2) quando si tratti di caso di assoluta urgenza, tale da non concedere intervalli di sorta, verrà consegnato per la trasfusione, senza eseguire prove crociate, sangue dello stesso gruppo e fattore Rh del ricevente se noti. In caso contrario verrà consegnato al medico trasfusore sangue di gruppo 0, possibilmente di fattore Rh negativo;
3) nel caso di pazienti di sesso femminile, a meno che abbiano superato l'età fertile e non abbiano mai avuto gravidanze, è imperativo l'impiego di sangue 0 Rh negativo, salvo nei casi di comprovata impossibilità.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1971-08-24;1256#art-r-89