Regolamento›Capo III
Art. 86
In vigore dal 10 feb 1972
Le prove crociate di compatibilità tendono ad escludere la possibilità di gravi reazioni post-trasfusionali da incompatibilità gruppali tra sangue del donatore e del paziente. Pertanto debbono essere sempre eseguite prima di ogni trasfusione su campioni di sangue appositamente prelevato. Si potrà derogare da questa regola fondamentale solo quando esista una documentata ed assoluta urgenza.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1971-08-24;1256#art-r-86