RegolamentoCapo III

Art. 84

In vigore dal 10 feb 1972
Il trasporto del sangue che duri meno di due ore deve essere effettuato almeno con la precauzione di non esporlo a temperatura inferiore a 0°C o superiore a 30°C. Qualora, invece, questo limite di tempo debba essere superato, dovranno essere usati contenitori refrigerati capaci di mantenere una temperatura di +4°C ÷ +8°C per tutto il tempo del trasporto.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1971-08-24;1256#art-r-84

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