Regolamento›Capo II
Art. 79
In vigore dal 10 feb 1972
Nei centri trasfusionali e di produzione degli emoderivati una volta al mese, un contenitore di sangue scelto tra quelli apparentemente normali e conservati da non meno di 18 giorni deve essere sottoposto al controllo di sterilità. Il sangue scelto per queste prove non sarà altrimenti utilizzato. Delle prove di sterilità eseguite dovrà essere tenuta apposita registrazione.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1971-08-24;1256#art-r-79