RegolamentoCapo II

Art. 77

In vigore dal 10 feb 1972
Nei centri trasfusionali di produzione degli emoderivati i frigoriferi devono essere costruiti in modo tale che sia possibile conservare separatamente il sangue non classificato e quello classificato, e che quest'ultimo sia conservato in scomparti diversi per i vari gruppi del sistema ABO.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1971-08-24;1256#art-r-77

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo