Regolamento›Capo II
Art. 75
In vigore dal 10 feb 1972
Su tutti i campioni risultati D negativi devono essere ricercati gli antigeni C ed E. Tutti i soggetti che posseggono o l'uno o l'altro o ambedue gli antigeni suddetti, devono considerarsi Rh positivi come donatori ed Rh negativi come riceventi.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1971-08-24;1256#art-r-75