RegolamentoCapo II

Art. 78

In vigore dal 10 feb 1972
Il sangue umano totale raccolto in ACD può essere conservato e utilizzato come tale per 21 giorni, trascorsi i quali deve essere inviato alla produzione di derivati.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1971-08-24;1256#art-r-78

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