Regolamento›Capo III
Art. 95
63 / 116In vigore dal 10 feb 1972
I costi di raccolta e preparazione del sangue e degli emoderivati da impiegare ad uso trasfusionale vanno calcolati in base:
A - 1) al costo del materiale impiegato nel prelievo (contenitore, provette pilota, apparecchi da prelievo, ecc.);
2) alle spese di raccolta:
a) esami di idoneità del donatore o datore;
b) stipendi al personale addetto alla raccolta del sangue;
c) rifusione spese viaggio al donatore o al datore professionale;
d) assicurazioni varie;
e) ristoro del donatore;
f) affitto o ammortamento locali ed attrezzature;
g) spese per acqua, gas, luce e trasporto, ecc.;
3) al compenso da versare alle associazioni e sezioni di donatori per spese istituzionali, associative e di propaganda;
4) al compenso da versare al datore professionale.
B - 1) al costo delle ricerche eseguite sul sangue raccolto:
a) gruppo ABO e tipo Rh del donatore o datore;
b) esami vari di laboratorio;
2) alla quota per spese generali di gestione del centro trasfusionale o di produzione degli emoderivati:
a) affitto od ammortamento locali ed attrezzature;
b) stipendi al personale;
c) assicurazioni varie;
d) spese per acqua, gas, luce, trasporto, ecc.;
3) al costo dell'apparecchio per la somministrazione del sangue e degli emoderivati.
C - al costo di confezione e preparazione dell'emoderivato.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1971-08-24;1256#art-r-95