Regolamento›Capo III
Art. 98
In vigore dal 10 feb 1972
Per i ricoverati presso istituti di cura pubblici o privati, assistiti da enti mutualistici ed assistenziali, si applicano, per la rifusione delle spese inerenti alle prestazioni trasfusionali, le norme contenute nelle convenzioni stipulate tra gli istituti di cura e gli enti di assistenza.
Per i paganti in proprio che usufruiscono di una trasfusione di sangue si applica la tariffa comprensiva delle voci A + B di cui all'.
Per i paganti in proprio che usufruiscono di una trasfusione o infusione di emoderivati si applicherà la tariffa comprensiva delle voci A + B + C, pure indicate all'.
Criteri uguali sono seguiti nella cessione dei contenitori di sangue dai centri di raccolta a quelli trasfusionali e di produzione degli emoderivati (applicazione della voce A) e nello scambio di contenitori di sangue ed emoderivati tra centri trasfusionali e centri di produzione degli emoderivati (applicazione della voce A per sangue non classificato; applicazione della voce A + B per sangue classificato oppure A + B + C per emoderivati), nonché nella cessione del sangue e degli emoderivali agli istituti pubblici e privati di cura (applicazione della voce A + B oppure A + B + C).
La rifusione delle spese inerenti:
a) al gruppo ABO ed al tipo Rh del ricevente;
b) alle prove di compatibilità ed esami vari di laboratorio;
c) ai compensi ai sanitari che effettuano la trasfusione o l'infusione, è regolata dalla vigente tariffa minima nazionale e dalle convenzioni che intervengono tra i sanitari, le amministrazioni degli istituti pubblici e privati di cura e gli enti mutualistici ed assistenziali.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1971-08-24;1256#art-r-98