Regolamento›Capo IV
Art. 114
In vigore dal 10 feb 1972
Il centro autorizzato a praticare la plasmaferesi deve rilasciare ai soggetti utilizzabili a questo fine una tessera con fotografia e dati anagrafici sulla quale siano registrabili i controlli periodicamente eseguiti e, di volta in volta, la quantità di sangue prelevata e la quantità di globuli rossi restituiti.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1971-08-24;1256#art-r-114