RegolamentoTitolo IV

Art. 116

In vigore dal 10 feb 1972
I centri di cui all'articolo precedente debbono chiedere una nuova autorizzazione al funzionamento che sarà concessa sulla base delle disposizioni contenute nel presente regolamento. Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica Il Ministro per la sanità MARIOTTI
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1971-08-24;1256#art-r-116

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo