Regolamento›Titolo IV
Art. 116
In vigore dal 10 feb 1972
I centri di cui all'articolo precedente debbono chiedere una nuova autorizzazione al funzionamento che sarà concessa sulla base delle disposizioni contenute nel presente regolamento.
Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica
Il Ministro per la sanità
MARIOTTI
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1971-08-24;1256#art-r-116