RegolamentoTitolo IV

Art. 115

In vigore dal 10 feb 1972
Ai centri che all'atto della pubblicazione del presente regolamento siano in possesso del decreto ministeriale di autorizzazione al funzionamento ai sensi del decreto ministeriale 13 dicembre 1937 è concesso il limite di tempo di due anni dalla pubblicazione del presente regolamento per adeguare i locali, le attrezzature e la consistenza numerica del personale alle norme del presente regolamento.
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