Art. 1
In vigore dal 10 feb 1972
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l' della Costituzione;
Visto l', primo comma, della legge 14 luglio 1967, n. 592, concernente la raccolta, conservazione e distribuzione del sangue umano;
Sentito il Consiglio superiore di sanità;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per la sanità, di concerto con il Ministro per il tesoro;
Decreta:
È approvato l'unito regolamento per l'esecuzione della legge 14 luglio 1967, n. 592, concernente la raccolta, conservazione e distribuzione del sangue umano.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato ad Antagnod, addì 24 agosto 1971
SARAGAT
COLOMBO - MARIOTTI -
FERRARI-AGGRADI
Visto, il Guardasigilli: COLOMBO
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 gennaio 1972
Atti del Governo, registro n. 246, foglio n. 29. - VALENTINI
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1971-08-24;1256#art-rd-1