Art. 1

In vigore dal 10 feb 1972
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' della Costituzione; Visto l', primo comma, della legge 14 luglio 1967, n. 592, concernente la raccolta, conservazione e distribuzione del sangue umano; Sentito il Consiglio superiore di sanità; Udito il parere del Consiglio di Stato; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per la sanità, di concerto con il Ministro per il tesoro; Decreta: È approvato l'unito regolamento per l'esecuzione della legge 14 luglio 1967, n. 592, concernente la raccolta, conservazione e distribuzione del sangue umano. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato ad Antagnod, addì 24 agosto 1971 SARAGAT COLOMBO - MARIOTTI - FERRARI-AGGRADI Visto, il Guardasigilli: COLOMBO Registrato alla Corte dei conti, addì 21 gennaio 1972 Atti del Governo, registro n. 246, foglio n. 29. - VALENTINI
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1971-08-24;1256#art-rd-1

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