Art. 6
In vigore dal 26 mag 1971
All'onere di lire 600 milioni derivante dalla applicazione del presente decreto per l'anno finanziario 1971 si farà fronte mediante riduzione dello stanziamento del capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo.
Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1971-03-31;274#art-6