Art. 4
In vigore dal 26 mag 1971
Il personale del ruolo dei coadiutori dattilografi giudiziari di cui alla tabella A allegata al presente decreto svolge anche le mansioni indicate nell'art. 24, comma primo, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077.
Al personale di cui al precedente comma si applicano le disposizioni previste dai decreti del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, numeri 1077, 1079 e 1081.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1971-03-31;274#art-4