Art. 5

In vigore dal 26 mag 1971
I posti recati in aumento nel ruolo della carriera ausiliaria dell'amministrazione della giustizia di cui alla tabella B allegata al presente decreto sono conferiti nella qualifica iniziale mediante passaggi di personale di ruolo di corrispondente carriera di altre amministrazioni dello Stato. I passaggi previsti dal precedente comma si effettuano mediante concorsi per titoli, da bandire entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, ai quali sono ammessi coloro che siano in possesso dei requisiti e titoli di studio stabiliti nei relativi bandi. In corrispondenza dei passaggi di cui al presente articolo, restano indisponibili fino alla revisione dei ruoli organici prevista dal primo comma dell'art. 25 della legge 18 marzo 1968, n. 249, e successive modificazioni e integrazioni, altrettanti posti nelle qualifiche iniziali dei ruoli di provenienza del personale trasferito. I posti eventualmente disponibili dopo l'applicazione dei precedenti commi sono conferiti, nel limite di un terzo per ciascun anno, mediante pubblici concorsi da bandire negli anni 1973, 1974 e 1975.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1971-03-31;274#art-5

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