Art. 1
In vigore dal 26 mag 1971
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Vista la legge 28 ottobre 1970, n. 775, che modifica la legge 18 marzo 1968, n. 249, concernente delega al Governo per il riordinamento dell'amministrazione dello Stato, per il decentramento delle funzioni e per il riassetto delle carriere e delle retribuzioni dei dipendenti statali;
Vista la legge 27 dicembre 1956, n. 1444, recante disposizioni per l'aumento degli organici della magistratura e delle cancellerie e segreterie giudiziarie e per la istituzione del ruolo del personale di dattilografia degli uffici giudiziari;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, concernente il riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079, concernente nuovi stipendi, paghe e retribuzioni del personale delle amministrazioni dello Stato, compreso quello ad ordinamento autonomo;
Udito il parere della commissione parlamentare di cui all'art. 21 della legge 28 ottobre 1970, n. 775;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro ad interim per la grazia e la giustizia, di concerto con i Ministri per l'interno, per il tesoro, per le finanze e per il bilancio e la programmazione economica;
Decreta:
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Il ruolo del personale di dattilografia, istituito con legge 27 dicembre 1956, n. 1444, è sostituito da quello di cui alla tabella A allegata al presente decreto. L'aumento dei quattromila posti è così ripartito: ottocento dal 1 luglio 1971; cinquecento dal 1 luglio 1972; milletrecento dal 1 luglio 1973 e i restanti millequattrocento posti dal 1 luglio 1974.
I seguenti ruoli del personale della carriera ausiliaria dell'Amministrazione di grazia e giustizia sono sostituiti con quello di cui alla tabella B, allegata al presente decreto:
ruolo del personale addetto agli uffici dell'amministrazione centrale, di cui alla legge 11 aprile 1964, n. 264;
ruolo del personale tecnico dell'amministrazione centrale, di cui al quadro P.A. 67 allegato al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 16;
ruolo del personale degli uffici giudiziari di cui alla legge 5 luglio 1961, n. 564.
Il personale dei ruoli sostituiti in applicazione del precedente comma è inquadrato nel nuovo ruolo con l'osservanza dell'art. 200, ultimo comma, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.
Entro i limiti dei ruoli organici di cui alle tabelle allegate al presente decreto, le piante organiche degli uffici sono stabilite con decreto del Ministro per la grazia e la giustizia.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1971-03-31;274#art-1