Art. 3
In vigore dal 26 mag 1971
I posti recati in aumento nell'organico del personale di dattilografia negli anni 1972, 1973 e 1974 possono essere attribuiti mediante trasferimento da altre amministrazioni, su domanda degli interessati da presentare entro e non oltre il 31 dicembre dell'anno precedente quello da cui ha effetto l'aumento di organico.
Alla copertura dei posti eventualmente non attribuiti ai sensi del precedente e del primo comma del presente articolo si provvederà mediante concorso pubblico.
Ferme restando le disposizioni di cui all' del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, ai fini della determinazione dei posti da mettere a concorso si tiene conto anche dei posti recati in aumento dal presente decreto.
In corrispondenza dei trasferimenti di cui al presente articolo, restano indisponibili fino alla revisione dei ruoli organici prevista dal primo comma dell'art. 25 della legge 18 marzo 1968, n. 249, e successive modificazioni e integrazioni, altrettanti posti nelle qualifiche iniziali dei ruoli di provenienza del personale trasferito.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1971-03-31;274#art-3