Art. 2
In vigore dal 26 mag 1971
Nella prima attuazione del presente decreto quattrocento posti di quelli recati in aumento nell'anno 1971 nel ruolo dei coadiutori dattilografi giudiziari sono conferiti mediante concorso per esame riservato agli amanuensi e dattilografi assunti e retribuiti a norma dello art. 99 dell'ordinamento del personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie, approvato con regio decreto-legge 8 maggio 1924, n. 745, i quali alla data di entrata in vigore del decreto stesso prestino servizio negli uffici giudiziari da data anteriore al 30 giugno 1970 e siano in possesso almeno della licenza elementare.
L'esame consiste in un colloquio volto ad accertare il possesso di una cultura generale adeguata all'assolvimento delle mansioni proprie della carriera esecutiva, integrato da una prova pratica di dattilografia.
Per l'ammissione al concorso per esame di cui al precedente comma si prescinde dal limite di età.
I restanti quattrocento posti e quelli eventualmente non coperti in applicazione del primo comma del presente articolo possono essere conferiti, secondo l'ordine di graduatoria, agli idonei del concorso per la nomina a dattilografo giudiziario indetto con decreto ministeriale 7 novembre 1967.
Con effetto dall'assunzione in servizio di ruolo del personale di cui al presente articolo cessa la facoltà prevista dall'art. 99 dell'ordinamento del personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie, approvato con regio decreto-legge 8 maggio 1924, n. 745.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1971-03-31;274#art-2