Art. 4
In vigore dal 14 ago 1971
Gli adempimenti previsti nell'art. 22 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 1968, n. 1116, debbono essere espletati entro il termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
L'ultimo comma del citato art. 22 è abrogato.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1971-03-02;486#art-4