Art. 6
In vigore dal 14 ago 1971
Il presente decreto si applica anche nelle province nelle quali siano già state effettuate le elezioni di cui all'art. 23 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 1968, n. 1116.
I consigli provinciali nominati a seguito delle dette elezioni restano in carica sino all'insediamento dei nuovi consigli che saranno costituiti per effetto delle elezioni da rinnovare a norma del presente decreto.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 2 marzo 1971
SARAGAT
COLOMBO - RESTIVO FERRARI AGGRADI - MARIOTTI
Visto, il Guardasigilli: COLOMBO
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 luglio 1971
Atti del Governo, registro n. 243, foglio n. 103. - CARUSO
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1971-03-02;486#art-6