Art. 3
In vigore dal 14 ago 1971
Dopo il quarto comma dell'art. 22 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 1968, n. 1116, è aggiunto il seguente:
"La domanda per ottenere l'iscrizione a socio può essere corredata, in luogo dell'attestato dell'ufficiale sanitario, da una certificazione rilasciata dalle commissioni sanitarie previste dalla legge 6 agosto 1966, n. 625, modificata dalla legge 21 giugno 1967, n. 497. Ove dalla detta certificazione non risulti la appartenenza del richiedente ad una delle categorie indicate nel comma terzo, tale precisazione è fatta dal medico provinciale su richiesta del comitato provinciale dell'associazione".
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1971-03-02;486#art-3