Art. 1
In vigore dal 14 ago 1971
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Vista la legge 23 aprile 1965, n. 458, concernente l'attribuzione della personalità giuridica pubblica alla Unione generale invalidi civili, con la denominazione di:
"Associazione nazionale mutilati ed invalidi civili";
Visto il regolamento per l'attuazione della predetta legge approvato con decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 1968, n. 1116;
Sentito il parere del comitato centrale dell'associazione predetta, ai sensi e per gli effetti degli articoli 18 e 19 della citata legge;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per l'interno di concerto con il Ministro per il tesoro e con il Ministro per la sanità;
Decreta:
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All' del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 1968, n. 1116, e aggiunto il seguente comma:
"La domanda per ottenere l'iscrizione a socio può essere corredata, in luogo dell'attestato dell'ufficiale sanitario, da una certificazione, rilasciata dalle commissioni sanitarie previste dalla legge 6 agosto 1966, n. 625, modificata dalla legge 21 giugno 1967, n. 497. Ove dalla detta certificazione non risulti l'appartenenza del richiedente ad una delle categorie indicate nel quarto comma, tale precisazione è fatta dal medico provinciale su richiesta del comitato provinciale dell'associazione".
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1971-03-02;486#art-1