Art. 5
In vigore dal 14 ago 1971
La riunione dell'assemblea generale dei soci, di cui all'art. 24 del regolamento approvato con decreto del presidente della Repubblica 7 agosto 1968, n. 1116, deve aver luogo entro il termine di settanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
Il secondo comma del citato art. 24 è abrogato.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1971-03-02;486#art-5