Art. 4

Art. 4

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In vigore dal 14 ago 1971
Gli adempimenti previsti nell'art. 22 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 1968, n. 1116, debbono essere espletati entro il termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. L'ultimo comma del citato art. 22 è abrogato.
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