Art. 1

In vigore dal 23 apr 1971
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1969, n. 1321, con il quale è stata riconosciuta la libera Università degli studi di Ancona, costituita dalla facoltà di ingegneria (limitatamente al I biennio) e dalla facoltà di medicina e chirurgia (limitatamente al I triennio); Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Veduta la richiesta di modifica dello statuto formulata dalle autorità accademiche dell'università anzidetta; Riconosciuta la particolare necessità di approvare le suddette richieste; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con il Ministro per il tesoro; Decreta: . A decorrere dall'anno accademico 1970-71 la libera Università degli studi di Ancona, riconosciuta con decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1969, n. 1321, passa a carico dello Stato, per cui è compresa fra quelle previste al n. 1 dell' del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni e integrazioni. L'università di cui al precedente comma assume la denominazione di Università degli studi di Ancona. Il decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1969, n. 1321, è revocato.
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