Art. 2
In vigore dal 23 apr 1971
Alla suddetta università degli studi sono assegnati i seguenti posti di ruolo:
a) sei posti di professore (tre per la facoltà di medicina e chirurgia e tre per la facoltà di ingegneria) prelevati sul contingente di cui all' della legge 24 febbraio 1967, n. 62 (aliquota 1970);
b) dieci posti di assistente (cinque per la facoltà di medicina e chirurgia e cinque per la facoltà di ingegneria), prelevati sul contingente di cui all'art. 18, della suddetta legge n. 62 (aliquota 1970).
I posti convenzionati di professore e di assistente di ruolo della suddetta università fissati dallo statuto rispettivamente in 4 e 8 per la facoltà di medicina e chirurgia ed in 4 e 8 per la facoltà di ingegneria, e attualmente vacanti, sono soppressi.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1971-01-18;135#art-2