Art. 4

In vigore dal 23 apr 1971
Il consiglio di amministrazione della libera università è sciolto alla data di pubblicazione del presente decreto. L'amministrazione provvisoria dell'università degli studi è affidata ad un commissario governativo, da nominarsi con successivo nostro decreto e per un periodo di tempo non superiore ad un anno, su proposta del Ministro per la pubblica istruzione, con l'incarico di provvedere agli atti occorrenti per l'attuazione delle disposizioni previste dal presente decreto, nonché alla costituzione del consiglio di amministrazione, ai sensi dell'art. 10 del citato testo unico n. 1592. La spesa derivante dalla statizzazione è a carico del normale stanziamento del bilancio del Ministero della pubblica istruzione. Il commissario stipulerà con il consorzio una convenzione per il contributo di funzionamento.
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