Art. 6
In vigore dal 23 apr 1971
Le attribuzioni demandate dalle vigenti disposizioni di legge e di regolamento al consiglio di facoltà vengono esercitate da un apposito comitato composto di tre professori di ruolo o fuori ruolo, nominati dal Ministro per la pubblica istruzione.
I professori di ruolo che in base alle vigenti disposizioni verranno a far parte della predetta facoltà, saranno aggregati al comitato anzidetto. Tale comitato cesserà dalle sue funzioni allorchè alla facoltà stessa risulteranno assegnati tre professori di ruolo.
In ogni caso detto comitato non potrà rimanere in carica oltre un triennio e, qualora allo scadere del triennio medesimo, non risultino assegnati alla facoltà tre professori di ruolo, il Ministro per la pubblica istruzione provvederà alla nomina di un nuovo comitato con le stesse modalità indicate nel primo comma del presente articolo.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 18 gennaio 1971
SARAGAT
MISASI - FERRARI AGGRADI
Visto, il Guardasigilli: COLOMBO
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 aprile 1971
Atti del Governo, registro n. 241, foglio n. 112. - CARUSO
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1971-01-18;135#art-6