Art. 3
In vigore dal 23 apr 1971
Il patrimonio della libera Università degli studi di Ancona è devoluto all'Università statale.
L'assegnazione in uso gratuito degli immobili forniti dal comune di Ancona alla libera università è mantenuta per l'Università statale.
Il commissario di cui all'articolo successivo provvederà entro tre mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto, alla redazione dell'inventario del patrimonio della università degli studi.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1971-01-18;135#art-3