Art. 1
1 / 6In vigore dal 23 apr 1971
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1969, n. 1321, con il quale è stata riconosciuta la libera Università degli studi di Ancona, costituita dalla facoltà di ingegneria (limitatamente al I biennio) e dalla facoltà di medicina e chirurgia (limitatamente al I triennio);
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduta la richiesta di modifica dello statuto formulata dalle autorità accademiche dell'università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le suddette richieste;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con il Ministro per il tesoro;
Decreta:
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A decorrere dall'anno accademico 1970-71 la libera Università degli studi di Ancona, riconosciuta con decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1969, n. 1321, passa a carico dello Stato, per cui è compresa fra quelle previste al n. 1 dell' del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni e integrazioni.
L'università di cui al precedente comma assume la denominazione di Università degli studi di Ancona.
Il decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1969, n. 1321, è revocato.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1971-01-18;135#art-1