Capo VI

Art. 143

Rientro dal fuori ruolo

In vigore dal 8 gen 1971
Gli impiegati delle amministrazioni dello Stato, anche con ordinamento autonomo, che alla data di entrata in vigore della legge 28 ottobre 1970, n. 775, si trovavano in posizione di fuori ruolo presso amministrazioni dello Stato o enti pubblici hanno facoltà di rientrare, a domanda, nel ruolo di appartenenza. Il provvedimento che dispone il rientro in ruolo è adottato entro tre mesi dalla data di presentazione della domanda.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1970-12-28;1077#art-143

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